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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dai seguenti:
"Ai soli fini del presente decreto sono vini spumanti quelli
ottenuti dai vini idonei alla immissione al consumo diretto,
caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di
anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente
il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8,
9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al
manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 200 C misurata secondo i
metodi ufficiali di analisi, nonche' confezionati in bottiglie munite
di capsulone o di stagnola o di qualsiasi materiale a loro imitazione
e di tappo comunque ancorato.
Nelle annate con andamento stagionale eccezionalmente sfavorevole
il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' consentire, con
proprio decreto, la preparazione di "spumanti naturali" mediante
l'impiego di vini con gradazione alcoolica complessiva anche di 9
gradi, purche' essi provengano esclusivamente da uve di vitigni
pregiati che siano tradizionalmente impiegati nella produzione di
vini spumanti".