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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 200 miliardi ripartita
in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1968 e di lire 50 miliardi
per ciascuno degli anni 1969 e 1970, per effettuare conferimenti,
destinati agli scopi di cui ai successivi articoli 2 e 3, in favore
dei seguenti istituti di credito per gli importi per ciascuno di essi
indicati:
Banco di Napoli ........ L. 50 miliardi
Banco di Sicilia ....... L. 50 miliardi
Banco di Sardegna ...... L. 10 miliardi
ISVEIMER ............... L. 52 miliardi
IRFIS .................. L. 21 miliardi
CIS .................... L. 17 miliardi
Con decreto del Ministro per il tesoro, nei limiti della spesa
prevista al precedente comma, e' determinato annualmente l'ammontare
del conferimento da effettuare a ciascun istituto.