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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica dell'articolo unico della legge 13 luglio 1965, n. 893,
e' concesso all'ente acquedotti siciliani per la realizzazione di
programmi concordati con i comuni o loro consorzi che ne abbiano
interesse e ne facciano richiesta, un contributo costante per 35 anni
nel limite di impegno di lire 150 milioni per ogni esercizio
finanziario, nella misura di cui al n. 1 dell'articolo 3 della legge
3 agosto 1949, n. 589.
L'ente acquedotti siciliani sentiti i comuni interessati o loro
consorzi, presenta per l'approvazione al Ministero dei lavori
pubblici, entro il mese di gennaio di ogni anno, un programma di
lavori relativo alle opere di cui al primo comma dell'art. 1 della
legge 19 gennaio 1942, n. 24, ivi comprese le opere di fognatura.
La Cassa depositi e prestiti concede all'ente acquedotti siciliani,
per ogni esercizio finanziario, mutui per l'importo di lire 3
miliardi, dietro cessione del contributo statale di cui al primo
comma del presente articolo e del contributo integrativo della
Regione siciliana.