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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n.
1150, il Ministro per i lavori pubblici puo' avvalersi, mediante
convenzioni, dell'opera di istituti, anche universitari, di enti
pubblici e di associazioni anche non riconosciute, promosse dagli
enti locali e puo', con propri decreti, conferire incarichi di
studio, indagine e ricerche ad esperti estranei all'amministrazione,
in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del
testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
3 gennaio 1957, n. 3.
Le misure delle indennita' e dei compensi dovuti agli esperti per
gli incarichi previsti dal comma precedente, nonche' i criteri per la
loro attribuzione, sono fissati sulla base di apposito decreto del
Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il
tesoro.