Legge Ordinaria n. 507 del 02/04/1968 (Pubblicata nella G.U. del 4 maggio 1968 n. 112)
Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istituzione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n.
1150,  il  Ministro  per  i  lavori pubblici puo' avvalersi, mediante
convenzioni,  dell'opera  di  istituti,  anche  universitari, di enti
pubblici  e  di  associazioni  anche non riconosciute, promosse dagli
enti  locali  e  puo',  con  propri  decreti,  conferire incarichi di
studio,  indagine e ricerche ad esperti estranei all'amministrazione,
in  deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del
testo  unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
3 gennaio 1957, n. 3.
  Le  misure  delle indennita' e dei compensi dovuti agli esperti per
gli incarichi previsti dal comma precedente, nonche' i criteri per la
loro  attribuzione,  sono  fissati sulla base di apposito decreto del
Ministro  per  i  lavori  pubblici di concerto con il Ministro per il
tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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