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La Carriera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di
Messina e' autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di
lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento della
gestione a seguito dei disavanzi creatisi a tutto il 31 dicembre 1965
e per l'esercizio 1966.
I mutui predetti, accordati da istituti di credito di diritto
pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle casse di risparmio,
sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni
previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.