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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952,
stabilito dalla legge 7 maggio 1965, n. 459, quale condizione per il
trattenimento in servizio, per il tempo necessario al raggiungimento
dei 40 anni di servizio utile a pensione e comunque non oltre il 70°
anno di eta', degli ufficiali sanitari e dei sanitari condotti
comunque in servizio alla data di entrata in vigore della legge
predetta, deve intendersi riferito all'ingresso in carriera, per
pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato
che degli enti locali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE