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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1957, n. 235,
e' sostituito dal seguente:
"Il prelievo e' pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a
riscontro diagnostico a norma dell'articolo 1 della legge 1 febbraio
1961, n. 83, a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente
in vita, in maniera non equivoca e per iscritto".