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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1964, n.
1331, modificata dalla legge 23 dicembre 1965, n. 1418, e' sostituito
dal seguente:
"L'Istituto superiore di sanita' puo' valersi dell'opera di persone
estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee
esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua
di lire 170 milioni".