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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 del
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, quale risulta dal
decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito nella legge 7 luglio
1967, n. 513, e' elevata di lire 22.800 milioni.
Detta somma, che sara' iscritta nello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.800 milioni
nell'anno finanziario 1968, di lire 8.000 milioni nell'anno
finanziario 1969 e lire 8.000 milioni nell'anno finanziario 1970 e'
destinata alla concessione di contributi per la riparazione e
ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi
natura e destinazione, ai sensi dell'articolo 7 del citato
decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni
nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.