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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 febbraio 1939,
n. 302, e' sostituito dal seguente:
"I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le
modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori sono
approvati con decreto dell'ingegnere capo del genio civile, sentito
il comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a
lire 100 milioni; con decreto del provveditore regionale alle opere
pubbliche, sentito il comitato tecnico-amministrativo e il competente
comitato provinciale del CONI, quando la spesa non sia superiore a
lire 500 milioni; con decreto del Ministro per i lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la commissione
impianti sportivi del CONI, quando la spesa sia superiore ai 500
milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1968
SARAGAT
MORO - MANCINI -
CORONA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE