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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole
derivazioni, che hanno usufruito della proroga quindicennale concessa
con legge 8 gennaio 1952, n. 42, e' ulteriormente prorogata di
quindici anni.
Restano ferme ed applicabili alla proroga di cui alla presente
legge, le modalita', condizioni e prescrizioni regolanti la proroga
concessa con la precedente legge 8 gennaio 1952, n. 42.