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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 26 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1959, n. 936 e
col decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1962, n. 572, e'
sostituito dal seguente:
"Le rivendite ordinarie e speciali sono tenute al pagamento di un
canone annuo all'amministrazione quando nell'esercizio precedente il
reddito abbia superato le lire 500.000. Oltre tale somma il canone e'
dovuto nella seguente misura:
sulla parte di reddito:
da lire 500.001 a lire 1.000.000 il 15 per cento;
da lire 1.000.001 a lire 2.000.000 il 19 per cento;
da lire 2.000.001 a lire 3.000.000 il 22 per cento;
oltre lire 3.000.000 il 24 per cento.
Il canone minimo e' stabilito in lire 1.000 annue.
Le rivendite ordinarie e speciali tenute al pagamento del canone
debbono inoltre corrispondere un sopracanone convenzionale annuo".