Legge Ordinaria n. 7 del 04/01/1968 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1968 n. 15)
Proroga con modifiche, delle disposizioni sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti
l'assistenza  in  favore  dei  profughi  e  dei rimpatriati dai Paesi
africani,  sono  prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche
previste dal secondo comma del presente articolo.
  L'assistenza  di  cui  al  primo  comma e' estesa ai profughi dalla
Tripolitania   e  dalla  Cirenaica,  anche  se  abbiano  ottenuto  la
liquidazione  prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n.
594.
  Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento
della  qualifica  di  profugo,  di cui all'articolo 10 della legge 27
febbraio  1958,  n.  173,  e' stabilito allo scadere di un anno dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge per coloro che siano
rimpatriati anteriormente alla data suddetta.
  I  figli  dei  profughi  nati  entro  nove mesi dal rimpatrio della
propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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