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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della legge 10 novembre 1964, n. 1225, concernenti
l'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi
africani, sono prorogate fino al 31 dicembre 1972, con le modifiche
previste dal secondo comma del presente articolo.
L'assistenza di cui al primo comma e' estesa ai profughi dalla
Tripolitania e dalla Cirenaica, anche se abbiano ottenuto la
liquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 17 luglio 1954, n.
594.
Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento
della qualifica di profugo, di cui all'articolo 10 della legge 27
febbraio 1958, n. 173, e' stabilito allo scadere di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge per coloro che siano
rimpatriati anteriormente alla data suddetta.
I figli dei profughi nati entro nove mesi dal rimpatrio della
propria madre hanno diritto alla qualifica di profugo.