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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, e'
sostituita, per la parte riguardante il ruolo degli ufficiali medici
di polizia, dalla tabella annessa alla presente legge.