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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite degli impegni a carico del Ministero dei lavori pubblici,
per contributi nelle spese previste dai programmi d'interventi per le
costruzioni ospedaliere, di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio
1965, n. 574, e' fissato, per ognuno degli anni finanziari 1967 e
1968, in lire 3 miliardi.
Il finanziamento di cui al precedente comma e' in aggiunta ai
normali stanziamenti annui previsti dalla legge 3 agosto 1949, n.
589.
Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi
trentacinquennali di cui all'articolo 2 della legge 30 maggio 1965,
n. 574, saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del
Ministero dei lavori pubblici.