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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei
profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di
pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie
di profughi e dei rimpatriati, previste dalla legge 27 febbraio 1958,
n. 130, e successive modificazioni ed integrazioni, sono richiamate
in vigore per un triennio, a decorrere dal 18 luglio 1967.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - Bosco - TAVIANI
Visto, il
Guardasigilli: REALE