Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1967, ai titolari di pensione a carico
delle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro sono concesse le quote di aggiunta di
famiglia per il coniuge, per i figli e per i genitori a carico, nella
misura e con le norme di cui all'articolo 5 della legge 27 maggio
1959, n. 324 e successive modificazioni.