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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei produttori agricoli, con preferenza ai coltivatori
diretti che, a causa della eccezionale siccita' verificatasi dal
dicembre 1967 al luglio 1968, abbiano subito perdite nelle produzioni
in misura tale da compromettere il loro bilancio economico, possono
essere concessi i prestiti di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777 al
tasso dello 0,50 per cento, per l'acquisto di foraggi, mangimi e
lettimi e per altre occorrenze relative all'allevamento del
bestiame.
Detti prestiti, che debbono avere ammortamento quinquennale,
saranno corrisposti per l'intero ammontare del prezzo di acquisto
riconosciuto ammissibile con addebito ai mutuatari del 60 per cento
del prezzo stesso.