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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858 e'
sostituito dai seguenti:
"Per i primi cinque anni del decennio 1964-1973, l'aggio da
attribuire in sede di conferma non puo' superare l'8 per cento.
L'aggio che supera il limite massimo del 6,72 per cento stabilito
dall'articolo 56, al termine del primo quinquennio e' ridotto del 5
per cento.
L'aggio risultante non potra', comunque, essere inferiore, nel
minimo, al 6,72 per cento, ne' superiore, nel massimo, al 7,50 per
cento".