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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050,
riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza,
ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE
e destinati alla disoleazione, con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:
"L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo
provvede anche a corrispondere per i semi di colza e ravizzone
prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e sottoposti a
disoleazione in Italia nel corso della stessa campagna,
l'integrazione supplementare di lire 421,875 al quintale, istituita
con regolamento numero 876/67/CEE dal Consiglio del 20 novembre 1967.
La liquidazione delle somme dovute a titolo di integrazione
supplementare sara' effettuata secondo i criteri di cui al precedente
articolo 1 e sulla base della documentazione richiesta per
l'integrazione ordinaria".
All'articolo 7, e' aggiunto il seguente comma:
"Parimenti, sempre con le modalita' che saranno stabilite dal
Ministero delle finanze, potranno essere rimborsate o accreditate
alle ditte interessate l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di
confine sugli oli di semi, sugli oli di semi idrogenati, sugli oli
acidi di semi nonche' sugli acidi grassi da oli di semi impiegati
nella preparazione dei prodotti industriali di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 luglio 1961, n. 769".
All'articolo 9, il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non
viene applicato per le partite di semi di colza e di ravizzone, di
olio di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone
parzialmente o totalmente idrogenato e di prodotti diversi dai semi e
contenenti oli di colza e di ravizzone, le quali alla data di entrata
in vigore del presente decreto risultino viaggianti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO - FANFANI
- COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE