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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' riconosciuto il carattere di allevamento ittico alla attivita'
svolta, nelle Valli del comune di Comacchio, dalla Azienda
municipalizzata, ai fini dell'applicazione del secondo comma
dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato
con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 e modificato dalla legge 20
marzo 1940, n. 364.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - RESTIVO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE