Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I commi dal secondo al sesto dell'articolo 1 della legge 21 giugno
1964, n. 463, sono sostituiti dai seguenti:
"Il Ministro per i lavori pubblici, su parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, stabilisce con proprio decreto,
distintamente per le principali categorie di lavori, le quote
percentuali d'incidenza sul costo complessivo dell'opera tanto della
mano d'opera quanto dei materiali, dei trasporti e dei noli, in modo
che la loro somma sia eguale a 100, nonche' la composizione della
squadra tipo di cui al sesto comma del presente articolo.
Per i materiali, i trasporti e i noli il decreto ministeriale
assume ad indici, determinandone l'incidenza, gli elementi di costo,
in numero complessivo non superiore a dieci, piu' rappresentativi
secondo la natura dei lavori rientranti in ciascuna categoria.
Per ogni lavoro da appaltare, concedere o affidare,
l'amministrazione assume le quote di incidenza dei costi e la squadra
tipo stabilite dal decreto ministeriale per la categoria di
appartenenza dell'opera, salvo che, in considerazione della
particolare natura dei lavori, essa non intenda determinare
specificamente in sede di progettazione le quote di incidenza e la
squadra tipo, ricavandole dalle analisi di progetto.
Il bando d'asta, l'invito per licitazione o per appalto-concorso o
lo schema di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario
devono comunque contenere la indicazione delle quote di incidenza e
della squadra tipo. Nel caso di appalto-concorso, quando
l'amministrazione si sia avvalsa della facolta' di cui all'ultima
parte del precedente comma, le quota di incidenza e la squadra tipo
determinate nel progetto prescelto sono confermate espressamente
dall'amministrazione.
Per determinare le variazioni di costo della mano d'opera si tiene
conto delle variazioni percentuali del costo di una squadra tipo, la
cui composizione e stabilita ai sensi dei precedenti commi,
comprensivo di tutti gli elementi della retribuzione e di tutti gli
oneri previdenziali ed assistenziali, posti a carico
dell'imprenditore dalle leggi; dai regolamenti e dagli accordi e
contratti collettivi di lavoro".