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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui
all'articolo 218 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645, e' prorogato, per gli esattori nominati per il periodo
1954-1963, fino al 31 dicembre 1969.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE