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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il periodo massimo di indennizzabilita' dalla cessazione del
lavoro, contemplato per la sordita' da rumori, di cui al n. 38 della
tabella n. 4 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, e'
elevato da uno a due anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1968
SARAGAT
MORO - BOSCO - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE