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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle
eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge di bilancio.
I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente
iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con decreto del Ministro
per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti.
Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo e' fissata in
milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli
stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso:
Capitolo 1446. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400.000.000
Capitolo 1452. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000.000
Capitolo 1459. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500.000.000
Capitolo 1469. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000.000
I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto
fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa
tabella.