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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le spese di funzionamento del Comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e per l'adempimento dei suoi
compiti istituzionali, di cui all'articolo 1 della legge 15 novembre
1966, numero 1034, e' autorizzata a partire dall'esercizio
finanziario 1970 una spesa di lire 70 milioni da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.