Legge Ordinaria n. 1003 del 24/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 5 gennaio 1970 n. 3)
Norme in materia di pagamento delle vincite al lotto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  34  del  regio  decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito   nella   legge  5  giugno  1939,  n.  973,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Il  pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie
ove  furono  ricevute le giuocate quando l'importo non superi le lire
100.000.
  Il pagamento delle vincite per un importo maggiore, comprese quelle
denunciate  agli effetti dell'articolo 26, nonche' quelle fino a lire
100.000  per  il  pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi
sufficienti,   e'  disposto  dalle  intendenze  di  finanza  sedi  di
archivio.
  A  tale  effetto i giuocatori debbono presentare alle intendenze di
finanza,  direttamente  o  per  mezzo  dei  ricevitori,  le  bollette
vincenti, ritirandone ricevuta.
  L'intendenza  di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite
non oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione.
  Ai  fini  dell'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti,
la  commissione di cui all'articolo 24 si riunisce tutte le volte che
sia necessario.
  Quando  sorga  dubbio  sulla  regolarita'  della vincita e, in ogni
caso,  qualunque  sia  l'importo  di  essa,  quando le giuocate siano
mancanti  di  una  o  piu' bollette legate, le bollette vincenti, ove
l'interessato     non     preferisca,    presentarle    personalmente
all'intendenza   sede   di  archivio,  debbono  essere  ritirate  dal
ricevitore,  che  ne  rilascia ricevuta e le trasmette all'intendenza
predetta.
  Incorre  nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
con  privazione  dell'aggio, il ricevitore che, nei casi previsti dal
presente  articolo,  si rifiuta di ritirare le bollette vincenti, per
l'inoltro all'intendenza di finanza competente".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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