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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Con decreti del Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanita', sentito il
Comitato nazionale per l'energia nucleare, puo' essere disposto
l'esonero dalla denuncia e dalle autorizzazioni prescritte dalla
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per la detenzione, il commercio e il
trasporto di modiche quantita' di materie fissili speciali, materie
prime fonti nonche' altre materie radioattive, ferma restando
l'osservanza delle prescrizioni per la tutela dei lavoratori e delle
popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti
dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.
Per materie prime fonti si intendono le materie grezze e i minerali
definiti nell'articolo 197 del Trattato che istituisce la Comunita'
europea per l'energia atomica, approvato con legge 14 ottobre 1957,
n. 1203.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - MAGRI -
RIPAMONTI
Visto, il Guardasigilli: GAVA