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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La dizione degli oli vegetali allo stato commestibile di cui
all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, deve intendersi
riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio direttamente
destinati alla raffinazione per uso alimentare.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - BOSCO - SEDATI
- MAGRI
Visto, il Guardasigilli: GAVA