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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni, in aggiunta
a quella gia' prevista dalla legge 6 agosto 1966, n. 652, per lo
studio dei provvedimenti atti alla difesa della citta' di Venezia ed
a salvaguardia dei suoi caratteri ambientali e monumentali, con gli
adempimenti di cui alla presente legge.