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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 settembre
1962, n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti
dal Ministero della difesa con contratto a termine rinnovabile sono
retribuiti nella misura prevista per gli impiegati civili dello
Stato, rispettivamente con qualifica di ispettore generale, direttore
di divisione e direttore di sezione.
Per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente prestato da
detto personale e' corrisposto il compenso orario previsto dalle
vigenti disposizioni per le suddette qualifiche.