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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
dell'Esercito e della Marina, e dei loro aventi causa, che abbiano
prestato servizio di volo con percezione delle relative indennita'
anteriormente alla data di entrata in vigore del regio decreto 28
marzo 1923, n. 645, concernente la costituzione dell'Aeronautica
militare, sono riliquidate applicando le norme degli articoli 5, 9,
12 e 14 del regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito
nella legge 16 maggio 1935, n. 834, nei limiti stabiliti dal regio
decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10
febbraio 1937, n. 326.