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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 12 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 - convertito in legge 27 maggio
1935, n. 835 - e l'articolo 10 del regio decreto 20 settembre 1934,
n. 1579, sono soppressi
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GAVA