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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1
della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli
stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali
convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare
ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e' fissato in lire 1.000 giornaliere.