Legge Ordinaria n. 1022 del 15/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1970 n. 6)
Facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  al  31  dicembre  1973,  per  il  disimpegno  dei compiti del
servizio  veterinario  dell'Esercito, le relative prestazioni possono
essere  affidate,  in  mancanza  di  ufficiali del ruolo del servizio
stesso, a veterinari civili.
  Per lo svolgimento delle prestazioni suddette e' conferito apposito
incarico,   di  durata  non  eccedente  l'anno  solare,  regolato  da
convenzione,  approvata  con decreto ministeriale, dalla quale devono
risultare  le  modalita'  tecniche  delle  prestazioni  e il compenso
relativo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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