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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1973, per il disimpegno dei compiti del
servizio veterinario dell'Esercito, le relative prestazioni possono
essere affidate, in mancanza di ufficiali del ruolo del servizio
stesso, a veterinari civili.
Per lo svolgimento delle prestazioni suddette e' conferito apposito
incarico, di durata non eccedente l'anno solare, regolato da
convenzione, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono
risultare le modalita' tecniche delle prestazioni e il compenso
relativo.