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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le scuole, gli istituti e gli enti della Marina e della Aeronautica
militare presso i quali per le materie non militari possono essere
affidati compiti d'insegnamento a docenti civili sono i seguenti:
Scuole del Corpo equipaggi militari marittimi;
Scuola di guerra aerea;
Scuola di applicazione;
Scuola di aerocooperazione;
Scuole di volo;
Scuole specialisti;
Scuole di lingue estere;
Servizi e reparti militari marittimi;
Direzioni dei corsi di aggiornamento e specializzazione;
Direzioni, centri tecnici, centri studi ed esperienze ed altri
enti incaricati della formazione del personale tecnico specializzato
e del personale per i servizi tecnici.
Il numero delle scuole, degli istituti e degli enti di cui al comma
precedente e' determinato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con
il Ministro per il tesoro.