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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura mensile lorda dell'indennita' di servizio penitenziario
prevista dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1965, n. 749, a favore degli applicati, coniugati, e
qualifiche corrispondenti dell'amministrazione degli istituti di
prevenzione e di pena, e' rettificata in lire 7.600 a decorrere dal 1
marzo 1966.