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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai fini dell'applicazione dei tributi successori, sono ammessi in
deduzione dall'asse ereditario i debiti derivanti da saldo passivo di
conto corrente bancario, originato da emissione di assegni, quale che
sia il rapporto contrattuale sottostante, purche' giustificati dalla
seguente documentazione:
1) dimostrazione dell'integrale svolgimento del conto a partire
dal 31 dicembre dell'anno anteriore alla apertura della successione o
dall'ultimo saldo attivo del conto; tale dimostrazione dovra'
risultare da dichiarazione dell'istituto di credito autenticata, o da
estratto notarile, redatti sulla base delle registrazioni operate
anche per riassunto sui libri inventari e giornale dello stesso
istituto di credito;
2) originale, o copia autentica, degli assegni emessi con
indicazione degli estremi delle annotazioni operate sui libri di
commercio dell'istituto di credito anche per riassunto;
3) dichiarazione rilasciata da tutti gli eredi e dal legale
rappresentante dell'istituto di credito, controfirmata dal capo
servizio o dal contabile addetto al servizio, attestante l'effettiva
sussistenza del debito, in tutto o in parte, all'epoca di apertura
della successione, con la specificazione delle eventuali garanzie
prestate.
L'ammontare del saldo passivo ammissibile in detrazione, di cui al
primo comma, si determina partendo dalla situazione contabile
esistente alla data di riferimento e tenendo conto di tutti i
prelievi effettuati a mezzo assegno ed addebitati al correntista e
della somma di tutti i versamenti comunque accreditati allo stesso
titolare del conto.
In ogni caso e' fatta salva la facolta' del Ministero delle finanze
di avvalersi del Servizio di vigilanza sulle aziende di credito ai
fini del controllo di cui all'ultima parte dell'articolo 41 del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto
presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645.
Relativamente alle successioni apertesi prima della entrata in
vigore della presente legge e per le quali sia stato gia' definito il
debito d'imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti
nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva
contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta deve
ritenersi rinunciata ad ogni effetto, con conseguente annullamento
delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni
fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.
Relativamente alle successioni apertesi prima della entrata in
vigore della presente legge e per le quali non sia stato ancora
definito il debito d'imposta, gli eredi potranno documentare i debiti
nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari nei modi indicati
nel primo comma del presente articolo unico.
Non si fa luogo a rimborso di somme gia' pagate prima dell'entrata
in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - BOSCO
Visto, il
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