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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Competenza per la costruzione e l'esercizio di ferrovie
metropolitane)
Per ferrovia metropolitana si intende un sistema di trasporto
rapido di massa di alta capacita' e frequenza, con sede propria, che
puo' svolgersi nel territorio di un solo comune o di piu' comuni
confinanti e comunque costituenti col comune piu' popolato un solo
complesso urbano ovvero un unico comprensorio caratterizzato da
insediamenti urbani, industriali e sociali comuni o interdipendenti.
La costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane sono di
competenza dei comuni o dei consorzi, da costituirsi a tale scopo a
norma dell'articolo 157 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a
seconda che la ferrovia si svolga nell'ambito del territorio di un
solo comune o di piu' comuni confinanti.
Ferma restando la facolta' dei comuni o dei consorzi di cui al
comma precedente di assumere direttamente il servizio, mediante una
azienda speciale, ai sensi del testo unico approvato con regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, la concessione per l'esercizio
potra' essere accordata solo a favore di enti pubblici o di consorzi
di enti pubblici, ovvero di societa' a prevalente capitale pubblico.