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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche sono devolute,
entro i limiti della loro competenza territoriale, le incombenze
attribuite al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 139 del
testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modifiche ed integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1969
SARAGAT
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Visto, il
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