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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori
condotti in amministrazione diretta dalla Direzione generale
dell'aviazione civile, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile - Direzione generale dell'aviazione civile, ha facolta' di
assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima
di 120 giorni, con l'osservanza delle norme sulla disciplina del
contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul
collocamento dei lavoratori disoccupati.
Il contratto non e' rinnovabile.
L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la
qualifica di operaio dello Stato e non puo' essere trattenuto al
lavoro oltre il predetto periodo massimo di 120 giorni nell'anno
solare.
I dirigenti degli uffici centrali e periferici, che emettano
provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente
comma, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme
conseguentemente erogate.
La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'amministrazione,
ovvero della competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a
carico dei responsabili, a termini degli articoli 52 e 53 del testo
unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 13 e seguenti del
regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933,
n. 1038.