Legge Ordinaria n. 115 del 04/03/1969 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1969 n. 96)
Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - per l'esecuzione di lavori di amministrazione diretta.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori
condotti   in   amministrazione   diretta  dalla  Direzione  generale
dell'aviazione  civile,  il  Ministero dei trasporti e dell'aviazione
civile  -  Direzione  generale  dell'aviazione civile, ha facolta' di
assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima
di  120  giorni,  con  l'osservanza  delle norme sulla disciplina del
contratto  collettivo  di  lavoro a tempo determinato e di quelle sul
collocamento dei lavoratori disoccupati.
  Il contratto non e' rinnovabile.
  L'operaio,  assunto  ai sensi del precedente comma, non acquista la
qualifica  di  operaio  dello  Stato  e non puo' essere trattenuto al
lavoro  oltre  il  predetto  periodo  massimo di 120 giorni nell'anno
solare.
  I  dirigenti  degli  uffici  centrali  e  periferici,  che emettano
provvedimenti  in  violazione  alle disposizioni di cui al precedente
comma,  sono  personalmente  e  solidalmente responsabili delle somme
conseguentemente erogate.
  La  Corte  dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'amministrazione,
ovvero  della  competente ragioneria centrale, promuove il giudizio a
carico  dei  responsabili, a termini degli articoli 52 e 53 del testo
unico  12  luglio  1934,  n. 1214, e degli articoli 13 e seguenti del
regolamento  di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933,
n. 1038.
 

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