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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9,
concernente il riordinamento degli esami di Stato di maturita', di
abilitazione e di licenza della scuola media, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo
scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e
nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturita'".
All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L'esame di maturita' e' esame di Stato e si svolge in unica
sessione annuale. Le modalita' stabilite negli articoli seguenti si
intendono valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970".
All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Possono sostenere gli esami di maturita' gli alunni di scuola
statale, pareggiata e legalmente riconosciuta, che abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso del liceo classico, del liceo
scientifico, del liceo artistico, dello istituto tecnico e
dell'istituto magistrale e che siano stati dichiarati ammessi nel
relativo scrutinio finale".
All'articolo 2, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"L'ammissione e' deliberata motivatamente dal consiglio di classe a
maggioranza. In caso di parita' di voti il candidato e' ammesso".
All'articolo 2, quarto comma, sono soppresse le parole: o dalle
prove sostitutive di cui al comma secondo del successivo articolo 3.
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Le operazioni di scrutinio nelle scuole legalmente riconosciute si
svolgono secondo le norme vigenti.
I candidati non considerati nel primo comma dello articolo 2 per le
materie per le quali, a norma del presente decreto non e' prevista
una regolare prova d'esame, saranno sottoposti dalla stessa
commissione esaminatrice a prove orali integrative, tenendo conto del
titolo di studio di cui il candidato e' provvisto, secondo norme di
orientamento da emanarsi a cura del Ministero della pubblica
istruzione. La commissione esaminatrice terra' altresi' conto di una
eventuale altra maturita' o abilitazione precedentemente conseguita.
Qualsiasi cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta'
e dimostri di avere adempiuto l'obbligo scolastico puo' chiedere di
essere ammesso all'esame di maturita'".
L'articolo 4 e' soppresso.
All'articolo 5, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"La prima prova scritta consiste nella trattazione in italiano di
un tema scelto dal candidato fra quattro che gli vengono proposti e
che tende ad accertare le sue capacita' espressive e critiche".
All'articolo 5, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Le seconda prova scritta, che per l'istituto tecnico puo' essere
grafica o scritto-grafica, sara' indicata dal Ministero entro il 10
maggio e vertera' su materie indicate nell'allegata Tabella A".
All'articolo 5, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
"Nelle zone dove esistono scuole in cui l'insegnamento si svolge in
lingua diversa da quella italiana, le prove saranno svolte nella
rispettiva lingua. Nelle scuole delle valli ladine le prove saranno
svolte, a scelta dei candidati, o in lingua italiana o in lingua
tedesca".
All'articolo 5, il sesto comma e' sostituito dai seguenti:
"I temi relativi alle prove scritte sono inviati dal Ministero.
Qualora i temi non giungano tempestivamente a destinazione, i temi
stessi sono proposti e scelti dalla commissione giudicatrice secondo
le modalita' previste per gli esami dall'articolo 85 del regio
decreto 4 maggio 1925, n. 653.
Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana
il Ministero provvedera' alla traduzione nelle rispettive lingue di
insegnamento dei temi proposti".
All'articolo 5, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"La valutazione degli elaborati viene effettuata collegialmente".
All'articolo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal
seguente:
"Il colloquio, nell'ambito dei programmi svolti nello ultimo anno,
verte su concetti essenziali di due materie scelte rispettivamente
dal candidato e dalla commissione fra quattro che vengono indicate
dal Ministero entro il 10 maggio e comprende la discussione sugli
elaborati".
All'articolo 6, l'ultimo comma e' soppresso.
All'articolo 7, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le commissioni giudicatrici degli esami di Stato sono nominate dal
Ministro per la pubblica Istruzione e sono composte del presidente e
di cinque membri, di cui uno appartenente alla stessa classe
dell'istituto statale pareggiato o legalmente riconosciuto che ha
curato la preparazione dei candidati, per il quale si puo' derogare
dai requisiti di cui al seguente quarto comma del presente articolo
in mancanza di insegnanti di ruolo o abilitati tra i docenti della
classe. Il membro interno piu' anziano per servizio in ciascuna
commissione sara' anche il membro effettivo per i privatisti".
All'articolo 7, la lettera c) del secondo comma e' sostituita dalla
seguente:
"c) liberi docenti incaricati e assistenti universitari di materie
attinenti all'esame od ordinari di scuola secondarie di secondo grado
statali o pareggiate";
All'articolo 7, dopo la lettera e), e' inserita la seguente:
"c-bis) provveditori agli studi a riposo purche' provenienti
dall'insegnamento o dalle presidenze nelle scuole secondarie di
secondo grado";
All'articolo 7, la lettera d) del secondo comma e' sostituita dalla
seguente:
"d) presidi di ruolo o a riposo dei licei, degli istituti
magistrali e degli istituti tecnici statali o pareggiati";
All'articolo 7, la lettera e) del secondo comma e' sostituita dalla
seguente:
"e) professori di ruolo A degli istituti di istruzione classica,
scientifica, tecnica, magistrale che da almeno un anno siano stati
compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per capo
d'istituto nelle scuole secondarie superiori o che abbiano conseguito
l'ultima classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito
distinto e il cui insegnamento di cattedra si svolga nel gruppo
terminale di classi che preparano direttamente all'esame di maturita'
(triennio o quadriennio)".
All'articolo 7, 11 terzo comma e' sostituito dal seguente:
"In caso di assoluta necessita', il Ministro e' autorizzato a
derogare dalle limitazioni previste nella lettera c) del precedente
comma, circa l'utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti
delle commissioni giudicatrici, fermo restando il criterio della
materia attinente allo esame".
All'articolo 7, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
"Il presidente delle commissioni di maturita' nei licei artistici
e' scelto oltre che nelle categorie indicate alle lettere a) e b) del
precedente secondo comma anche tra i liberi docenti incaricati e
assistenti universitario di materie attinenti all'esame od ordinari
di licei artistici statali o pareggiati, nonche' tra i professori di
ruolo delle accademie di belle arti e tra i professori di terzo ruolo
dei licei artistici che abbiano conseguito da almeno un anno l'ultima
classe di stipendio o che abbiano superato l'esame di merito
distinto. I commissari per le materie artistiche sono scelti tra i
professori di ruolo dei licei artistici e delle accademie di belle
arti e tra i professori incaricati triennali che insegnino da almeno
un biennio le materie su cui verte l'esame. I commissari per le
materie culturali sono scelti tra i professori di ruolo dei licei
artistici e tra i professori di cui al precedente quarto comma".
All'articolo 8, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"A conclusione dell'esame di maturita' viene formulato, per ciascun
candidato, un motivato giudizio, sulla base delle risultanze tratte
dall'esito dell'esame, dal curriculum degli studi e da ogni altro
elemento posto a disposizione della commissione. Il candidato
lavoratore studente puo', a sua discrezione, porre a disposizione
della commissione copia del libretto di lavoro e una dichiarazione
dell'azienda da cui dipende, che attesti la mansione che egli svolge,
la sua qualifica e l'orario di lavoro".
All'articolo 8, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il giudizio, se positivo, si conclude con la dichiarazione di
maturita' espressa a maggioranza. A parita' di voti della commissione
giudicatrice prevale il voto del presidente. Il giudizio di maturita'
e' integrato da un voto espresso da tutti i componenti della
commissione ciascuno dei quali puo' assegnare un voto compreso tra un
minimo di 6 e un massimo di 10. Nel caso in cui della commissione
facciano parte commissari aggregati a pieno titolo il voto
complessivo sara' rapportato a sessantesimi".
All'articolo 8, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"Per ciascun, candidato maturo la commissione esprime anche la
propria valutazione relativamente all'orientamento dimostrato ai fini
della scelta degli studi universitari. Le commissioni della maturita'
artistica esprimono la propria valutazione ai fini della scelta degli
studi nella facolta' di architettura o nell'accademia di belle arti".
All'articolo 8, quinto comma, sono soppresse le parole:
"La maturita' e' dichiarata con almeno quattro voti favorevoli".
All'articolo 8, l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"I candidati non provenienti da scuola statale pareggiata o
legalmente riconosciuta i quali non abbiano conseguito la maturita'
possono, a giudizio espresso dalla maggioranza semplice della
commissione, essere ammessi a frequentare l'ultima classe".
Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente articolo 8-bis:
"Art. 8-bis
(Prove scritte suppletive per ammalati)
Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con
visita fiscale o per gravissimo motivo di famiglia riconosciuto tale
dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilita' di
partecipare alle prove scritte, e' data facolta' di sostenere le
prove stesse in un periodo fissato dal Ministero della pubblica
istruzione prima della conclusione degli esami.
I temi saranno inviati dal Ministero secondo le norme in vigore.
Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono, in quanto
applicabili, anche ai candidati agli esami di licenza dell'istituto
di arte e della scuola magistrale".
All'articolo 9, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Al presidente e ai membri delle commissioni per gli esami di
maturita' viene corrisposto, in aggiunta alla indennita' di missione,
ove spetti, un compenso forfettario rispettivamente di lire 200.000
se fuori sede o di lire 150.000 se in sede, e di lire 120.000 se
fuori sede o di lire 100.000 se in sede".
All'articolo 10, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"L'esame di licenza si conclude, in caso di esito positivo, con
l'attribuzione del giudizio di "ottimo" "distinto", "buono",
"sufficiente" e in caso di esito negativo con la dichiarazione "non
licenziato".
Il candidato privatista che non ottenga la licenza e che non abbia
l'idoneita' alla terza classe della scuola media, a giudizio della
commissione, ha la facolta' di iscriversi alla terza classe".
Dopo l'articolo 11 e' aggiunto il seguente articolo 11-bis:
"Art. 11-bis.
(Norme di applicazione)
Con sua ordinanza il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce
le norme necessarie per l'applicazione della presente legge".
Alla tabella A, alla voce "Maturita' magistrale", e' soppressa la
parola "Pedagogia".
Alla tabella A dopo la voce "Maturita' magistrale", e' aggiunta la
seguente:
"MATURITA' ARTISTICA.
Composizione e sviluppo di un tema architettonico . . . . grafica
Saggio di figura dal vero . . . . . . . . . . . . . . . grafica".
Alla tabella A, dopo la voce "Istituti tecnici per periti aziendali
e corrispondenti in lingua estera" e' aggiunta la seguente:
"ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI.
1) Costruzione e disegno di costruzione . . . . . . . . . grafica
2) Topografia e disegno topografico . . . . . . . scritto-grafica
3) Estimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . scritta".
Alla tabella A, la voce "Istituti tecnici per il turismo", e'
sostituita dalla seguente:
"ISTITUTI TECNICI PER IL TURISMO.
1) Tecnica turistica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . scritta
2) Seconda lingua straniera . . . . . . . . . . . . . . . scritta
3) Terza lingua straniera . . . . . . . . . . . . . . . scritta".
Alla tabella A, alla voce "Istituti tecnici industriali" -
sottovoce "Indirizzo: Energia nucleare" -, il numero 2) e' sostituito
dal seguente:
"2) Elettronica generale e nucleare, misure elettriche".
Alla tabella A, alla voce "Istituti tecnici industriali", la
sottovoce: "Indirizzo: Meccanica", e' sostituita dalla seguente:
"Indirizzo: Meccanica.
1) Meccanica applicata alle macchine scritta
2) Disegno di costruzioni meccaniche e studi di
fabbricazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grafica".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1969
SARAGAT
RUMOR - FERRARI AGGRADI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA