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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni dell'articolo 4, decimo comma, del decreto-legge 6
settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n.
1179, si applicano a tutti i mutui concessi dagli Istituti di credito
fondiario ed edilizio, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 474,
purche' le abitazioni abbiano le caratteristiche di cui al testo
unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica,
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni ed integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - GAVA
Visto, il
Guardasigilli: GAVA