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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto
degli oli minerali e dei loro derivati, compresi i liquidi
infiammabili, combustibili ed i cui vapori possano dar luogo a
scoppio, e' consentita l'utilizzazione di contenitori fissi e mobili
non metallici, di qualunque forma, purche' gli stessi diano idonee
garanzie per la sicurezza.