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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'iniziativa dello Stato e degli altri enti pubblici nei settori
della sperimentazione didattica, dell'orientamento scolastico, del
servizio sociale della assistenza e vigilanza sanitaria e delle
attivita' integrative e complementari, nell'ambito della scuola
dell'obbligo, sara' regolata con successiva legge da emanarsi entro
il 30 giugno 1972.