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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono indetti il secondo censimento generale della agricoltura,
l'undicesimo censimento generale della popolazione e il quinto
censimento generale dell'industria e del commercio.
Il secondo censimento dell'agricoltura avra' luogo tra il 15
ottobre e il 15 novembre 1970; l'undicesimo censimento della
popolazione e il quinto censimento della industria e del commercio
avranno luogo congiuntamente nel mese di ottobre 1971.
Le norme di esecuzione dei censimenti di cui ai commi precedenti
saranno stabilite con appositi regolamenti da emanarsi con decreti
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per
la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica,
per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e
l'artigianato.