Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 314, e' modificato come
segue:
"I licenziati dalle soppresse scuole secondarie di avviamento
professionale a tipo marinaro, statali o legalmente riconosciute,
dalle cessate scuole marittime dell'Ente nazionale per l'educazione
marinara (ENEM), nonche' dalle sezioni di qualifica per attivita'
marinare, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o
legalmente riconosciuti, i quali aspirino ad ottenere, in relazione
alla preparazione conseguita nelle scuole di provenienza, i titoli
professionali di "padrone marittimo per il traffico", "padrone
marittimo per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico",
marinaio autorizzato alla pesca mediterranea" e "meccanico navale di
seconda classe per motonavi" di cui agli articoli 253, 254, 256, 257
e 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche, potranno
essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano
raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti.
I licenziati dalle sezioni meccanici, funzionanti presso gli
istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, potranno
essere ammessi a sostenere gli esami per meccanico navale di la
classe anche se non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti
prescritti dall'articolo 270 del predetto regolamento e successive
modifiche".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1969
SARAGAT
RUMOR - LUPIS - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GAVA