Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, e'
sostituito dal seguente:
"Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e
maturita', ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi
diplomi.
In caso di smarrimento, e purche' l'interessato o, se questi e'
minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando,
su carta legale, sotto la sua personale responsabilita', l'avvenuto
smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturita' sono sostituiti da
un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli
studi.
Con le stesse modalita' sono rilasciati dal preside i certificati
sostitutivi di diplomi di licenza.
I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere
esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti,
del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge".