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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I commi secondo, terzo, quinto e sesto dell'articolo 60
dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie
giudiziarie (legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e 7 maggio 1965, n. 430)
sono cosi' modificati:
Comma secondo: "Con lo stesso decreto il Ministro nomina i
supplenti: due del componente di cui alla precedente lettera a),
scegliendoli tra i magistrati che esercitano le medesime funzioni del
titolare; due del componente di cui alla precedente lettera b),
scegliendoli tra i sostituti procuratori generali presso la Corte
suprema di cassazione, e quattro dei componenti di cui alle
precedenti lettere d) ed e), scegliendoli fra i funzionari con
qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o di segretario
capo di Procura generale presso la Corte di appello".
Comma terzo: "Il direttore generale dell'organizzazione giudiziaria
e' sostituito dal direttore dell'Ufficio delle cancellerie e
segreterie giudiziarie o da chi ne fa le veci, nonche' da un
magistrato da scegliersi tra i magistrati d'appello addetti al
Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale della
organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nominato dal
Ministro con il decreto predetto".
Comma quinto: "I componenti della commissione, ad eccezione dei
membri di diritto, durano in carica due anni".
Comma sesto: "Qualora si ravvisi necessario, per il tempestivo
espletamento delle operazioni di scrutinio, il presidente della
commissione puo' formare, con il concorso dei componenti supplenti,
tre sottocommissioni, di cinque membri ciascuna, affidando la
presidenza di due di esse ai presidenti supplenti. In tal caso ogni
sottocommissione espleta le operazioni per il conferimento delle
promozioni e determinate qualifiche".