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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine per l'abrogazione dell'articolo 99 dell'ordinamento
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, fissato dall'ultimo comma
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1196, e' prorogato
al 31 dicembre 1970.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1969
SARAGAT
RUMOR - GAVA -
COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: GAVA